Materie del servizio
A chi è rivolto
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale/ridotto).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).
L'assegno spetta quindi nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo.
Casi ordinari
L'assegno di maternità può essere richiesto dalle madri, residenti nel Comune di Livorno, che sono:
- cittadine/i italiane/i;
- cittadine/i comunitarie/i;
- titolari di permesso di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- titolari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria:
- apolidi e loro familiari;
- titolari di permesso unico lavoro e loro familiari (DLGS 40/2014).
Casi particolari
L’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre;
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell’ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, all’ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l’inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
Descrizione
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata all'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, fatta eccezione per casi particolari elencati nella sezione
Il Comune accoglie le domande e cura l’istruttoria per conto dell’INPS, verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione, tra cui l'indicatore ISEE del nucleo familiare e comunica i nominativi degli aventi diritto all’INPS ai fini dell’erogazione dell’assegno.
Come fare
La domanda deve essere presentata in diverse modalità in base al fatto di rientrare nei casi "Ordinari" oppure nei casi "Straordinari" sopra descritti.
- Accesso per casi ordinari: la domanda può essere presentata unicamente on line. Clicca sul tasto "Accedi al servizio" all'inizio della pagina, poi su "Assegno di maternità" e, nella schermata successiva, cliccare su "Accesso casi ordinari".
- Accesso per casi particolari e persone ipovedenti: la domanda può essere presentata:
- consegnando di persona la modulistica allegata nella sezione dedicata della presente pagina all'U.R.P. del Comune di Livorno dal luneedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (escluso il mese di agosto);
- inviando la modulistica dalla propria casella PEC all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it ;
- inviando la modulistica tramite fax al numero 0586 518280;
- inviando la modulistica tramite mail scrivendo all'indirizzo urp@comune.livorno.it .
Il termine per presentare o apportare eventuali integrazioni (salvo i casi di attesa di permesso di soggiorno valido ai fini dell'istruttoria della domanda stessa) non può superare i sei mesi dalla nascita del minore o del suo ingresso nella famiglia anagrafica, in casi di adozione o affidamento preadottivo, pena il rigetto della domanda.
Nel caso in cui l’assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).
Cosa serve
Requisiti reddituali 2024 (validi fino al 30 giugno 2025)
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria), pari a € 20.221,13 .
Requisiti reddituali 2025
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria), pari a € 20.382,90.
Casi ordinari
Per accedere alla compilazione della domanda on line è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (come attivare SPID), oppure essere in possesso di una Carta d'Identità Elettronica attivata (scopri cos'è la CIE), oppure essere in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi CNS (ovvero la Tessera Sanitaria attivata) e di un lettore per smartcard. Si consiglia di effettuare l'accesso con un browser di ultima generazione (no Internet Explorer) e di accettare i cookies.
Inoltre è necessario essere in possesso di:
-
un documento di identità in corso di validità: carta d'identità, patente guida, passaporto;
-
attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
-
permesso di soggiorno valido o copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso, per i richiedenti cittadini di paesi terzi.
Casi particolari
Per presentare la domanda in formato cartaceo è necessario essere in possesso:
-
modulo per la domanda, scaricabile dalla presente pagina, compilato in ogni sua parte;
-
modello 1, scaricabile dalla presente pagina, compilato in ogni sua parte;
-
un documento di identità in corso di validità: carta d'identità, patente guida, passaporto;
-
attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
-
permesso di soggiorno valido o copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso, per i richiedenti cittadini di paesi terzi.
Modulistica
Cosa si ottiene
Se l'istruttoria curata dal Comune:
- avrà esito negativo, verrà inviata una mail al richiedente, all'indirizzo mail riportato in domanda, con le motivazioni del diniego;
- avrà esito positivo, la pratica sarà accettata e trasmessa a INPS.
INPS provvederà ad un successivo controllo di loro competenza.
Alla fine di questo percorso, l'INPS autorizzerà o rifiuterà la richiesta per l'assegno di maternità.
- se la verifica da parte di INPS avrà esito negativo, verrà inviata una mail al richiedente, all'indirizzo mail riportato in domanda, con le motivazioni del diniego;
- se la verifica da parte di INPS avrà esito positivo, la domanda verrà accettata e INPS emetterà il mandato di pagamento sull'IBAN riportato in domanda.
Per i nati 2024: L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2024, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 404,17 mensili, calcolato per cinque mesi (totale di €. 2.020,85), per ogni figlio, (G.U. Serie Generale, n. 31 del 07-02-2024).
Per i nati 2025: L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2025, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 407,40 mensili, calcolato per cinque mesi (totale di €2.037,00), per ogni figlio, (G.U. Serie Generale, n. 28 del 04-02-2025).
Tempi e scadenze
Il Comune accoglie le domande e cura l’istruttoria entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Dal 45 gg dal ricevimento dell'istanza, verrà pubblicata sul sito del Comune di Livorno, sulla pagina dell’Albo Pretorio on-line, l'esito dell'istruttoria, con Determina Dirigenziale, di accettazione o di diniego del diritto.
L’esito è consultabile all'indirizzo ( http://jcity.comune.livorno.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/igrid/154 ), tramite numero di protocollo assegnato al momento di presentazione della domanda.
La pubblicazione sarà consultabile per 15 giorni dalla data della pubblicazione.
Se la verifica avrà esito negativo, verrà inviata una mail all'indirizzo mail riportato in domanda, con le motivazioni del rigetto.
Se la verifica avrà esito positivo, la pratica verrà trasmessa a INPS.
INPS provvederà ad un successivo controllo di loro competenza.
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Normativa di riferimento
- Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 “ Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” artt. 65-66 all’assegno per il nucleo familiare e sull’assegno di maternità".
- DPCM 15 Luglio 1999 n. 306 "Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144".
- Legge 22 Dicembre 1999, n. 488 art. 49.
- Legge 17 Maggio 1999, n.144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali”.
- DPCM 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Legge 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
- DPCM 25 maggio 2001, n. 337 “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n.452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”.
- DPCM 18 gennaio 2002, n. 34 “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori".
- Legge 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”.
- Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 36 - 12 febbraio 2021: Rivalutazioni, per l'anno 2021 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. Restano fermi per l’anno 2021 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020.
- Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 30 - 5 febbraio 2022: Rivalutazioni, per l'anno 2022 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità.
- Nuovo regolamento privacy - Informativa privacy (Regolamento U.E.2016/679).
- Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 31 del 07-02-2024: Rivalutazioni, per l'anno 2024 della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità.
Ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2025, 15:44