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Iscrizione AIRE

Servizio attivo

Richiesta di iscrizione AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Argomenti:
Residenza
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Devono iscriversi all’AIRE:

  • i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’AIRE ex art. 1 L. 470/1988 e s.m.i.:

  • i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi 
    (comma 8);
  • non sono altresì iscritti nelle anagrafi AIRE (comma 9):
    1. i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
    2. il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;
    3. i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;
    4. i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.52;
    5. il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;
    6. il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
    7. le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.

L'iscrizione all'AIRE è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i soggetti di cui all' articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (comma 9- bis)

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Descrizione

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è stata istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.
Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero e per l’esercizio di importanti diritti quali:

  • la possibilità di votare per le elezioni politiche ed i referendum per corrispondenza nel Paese di residenza e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'UE;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché le certificazioni (per informazioni sul rilascio della carta di identità si rinvia al servizio C.I.E.);
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra UE).

L'aggiornamento dell' AIRE dipende dal cittadino.

L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia (rimpatrio);
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall' AIRE avviene:

  • per iscrizione in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente); i cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia (rimpatrio) devono comunicare al Comune il nuovo indirizzo di residenza italiano. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente); sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza, che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

TERMINI E SANZIONI PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

Si informa che le dichiarazioni anagrafiche previste all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989 (tra le quali: trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero o trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia/convivenza o mutamenti nella composizione del nucleo familiare o della convivenza; cambiamenti di abitazione) devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, “1. I cittadini che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione”; “3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.”
In proposito, si avverte che a seguito di Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023 art. 1 commi 242 e 243), a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero, con riduzione della sanzione in caso di comunicazioni tardive rese dall'interessato entro 90 giorni dal termine prescritto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Tali previsioni - circa il profilo sanzionatorio amministrativo nel caso in cui si sia contravvenuti agli obblighi previsti dalla L. n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) e D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) nonché dalla L. n. 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e suo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323/1989 - valgono salvo che il fatto costituisca reato.

Per inadempimento di obblighi anagrafici: sanzione amministrativa somma compresa tra 100 e 500 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).
Per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero: sanzione amministrativa somma compresa tra 200 e 1000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).

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Come fare

La richiesta deve essere effettuata ed inoltrata al Consolato competente attraverso il portale Fast It , a cui è da allegare la documentazione comprovante l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare ed una copia del documento d’identità del richiedente.

Rimane la possibilità dell’iscrizione d’ufficio sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare è venuto a conoscenza.

Per informazioni è possibile presentarsi, preferibilmente previo appuntamento da richiedere via email all'indirizzo infoanagrafe@comune.livorno.it, il mercoledì allo sportello 11 presso l'ufficio Anagrafe di Piazza del Municipio 50 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

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Cosa serve

Alla dichiarazione presentata al Consolato competente deve essere allegata la documentazione comprovante l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare ed una copia del documento d’identità del richiedente.

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Cosa si ottiene

Iscrizione all'AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

Variazioni relative all'iscrizione AIRE.

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Tempi e scadenze

L’iscrizione in AIRE e le relative variazioni decorrono dall'invio del modello (Cons01) da parte del Consolato, sono effettuate entro due giorni dal ricevimento di tale modello e sono confermate al cittadino richiedente mediante l’invio, tramite posta elettronica, di una lettera.

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Canale digitale:

Canale fisico:

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Costi

L'iscrizione all'A.I.R.E. è gratuita.

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Contatti Utili

Telefono : 3666594638
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Più informazioni su

Normativa di riferimento

  • Legge 27 ottobre 1988, n. 470.
  • Legge 15/1992 - Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2026, 12:57

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