Autorizzazione di strutture residenziali e semi-residenziali nel sistema sociale integrato

Servizio attivo

Richiesta di autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali e semi-residenziali che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria.

Municipium

A chi è rivolto

I rappresentanti legali delle strutture residenziali e semi-residenziali ad integrazione socio-sanitaria devono richiedere l'autorizzazione al funzionamento al Comune (nel caso delle strutture previste dall' art. 21 L.R. n. 41/2005) ovvero comunicare al medesimo l'avvio dell' attività (nel caso delle strutture previste dall' art. 22 L.R. n. 41/2005).

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Descrizione

La Legge Regione Toscana n. 41 del 24/02/2005 e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto Presidente Regione Toscana n. 2/R del 9/1/2018 hanno disciplinato il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Nell'ambito di questo sistema il Comune è titolare, fra l'altro, della funzione di autorizzazione, vigilanza e controllo delle strutture residenziali e semi residenziali che erogano interventi e servizi sociali ed ad integrazione sanitaria attive sul proprio territorio. Le strutture possono essere pubbliche o private e sono comunque soggette al possesso dei requisiti previsti dala normativa vigente sopra richiamata. Il Comune esercita le funzioni sopra descritte avvalendosi della Commissione Multidisciplinare di Vigilanza, organo tecnico dedicato istituito presso l' Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Le strutture autorizzate possono inoltre, ai sensi della Legge Regione Toscana n. 82 del 28/12/2009, accreditarsi nell’ambito del sistema sociale integrato dei servizi alla persona (vedi sezione dedicata).

Le tipologie di strutture previste dalla normativa sono:

Strutture soggette a rilascio di provvedimento di autorizzazione (art. 21 c.1 LRT 41/2005)

Art 21 c.1

  • lett.a) strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti, caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;
  • lett.b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera , per soggetti parzialmente non autosufficienti o disabili non gravi, cara t t e r izz a t e da bas sa intensi tà assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricet tiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;
  • lett.c) strutture a carattere comunitario, per l'accoglienza di soggetti che necessitano di una collocazione abitativa protetta o con limitata autonomia personale, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa o media complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di venti posti letto, compresi posti di pronta accoglienza per le emergenze, organizzati in nuclei fino ad otto ospiti;
  • lett.c bis) strutture multiutenza che svolgono prevalente funzione tutelare, offrono attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accolgono soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario suppor to familiare; presentano le cararreristiche degli alloggi destinati a civile abitazione, una capacità ricettiva massima di otto posti letto e sono caratterizzate da media intensità assistenziale e bassa complessità  organizzativa e dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile.
  • lett.d) strutture che erogano servizi di accoglienza per soggetti dipendenti da sostanze da abuso;
  • lett.e) centri di pronta accoglienza per minori, per l'accoglienza di soggetti privi o carenti del sostegno familiare, caratterizzate da media intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di dieci posti letto;
  • lett.f) case di accoglienza per minori con il proprio genitore, anche organizzate con la modalità di gruppo appartamento per cinque nuclei;
  • lett.g) servizi residenziali socio-educativi per minori di tipo familiare caratterizzati da media intensità assistenziale, media complessità organizzativa così articolati:
    1. comunità familiari, con una capacità ricettiva massima di sei minori;
    2. comunità a dimensione familiare con una capacità ricettiva massima di dieci minori e di due posti riservati alla pronta accoglienza;
  • lett.h) gruppi appartamento per minori di età non inferiore a sedici anni e con una capacità ricettiva massima di quattro posti letto;
  • lett.i) strutture semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie, caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata, anche collocate o in collegamento con una delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) e delle comunità a dimensione familiare di cui alla lettera g).

Strutture soggette ad obbligo comunicazione di avvio attivita' (art.22 lrt 41/2005)

Art. 22 comma 1

  • lettera a)  Comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente o impossibile o contrastante con il percorso individuale
  • lettera b)  Comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità assistenziale per soggetti di diverse fasce di età, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente o impossibile o contrastante con il percorso individuale.
  • lett. c) Strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.

Sul territorio comunale risultano in attività:

  • 30 strutture (8 pubbliche e 22 private) per un totale di 927 posti di accoglienza autorizzate ex art 21 LRT n. 41/2005;
  • 21 strutture (4 pubbliche e 17 private) per un totale di 163 posti di accoglienza attive ex art. 22 LRT n. 41/2005. 

ELENCO STRUTTURE:

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Come fare

Per avanzare richiesta di autorizzazione è necessario rivolgere un' istanza al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

Parimenti la comunicazione di avvio attività deve essere presentata al Comune nel cui territorio si trova la struttura.

Le istanze o comunicazioni di cui sopra devono essere redatte attraverso il Portale STAR, raggiungibile dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

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Cosa serve

I soggetti istanti devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti per il funzionamento delle strutture dalla normativa vigente (L.R. n. 41/2005 e ss.mm.ii; DPGR 2/R del 9/02/2018 e ss.mm.ii.) ; LINK A NORMATIVA?

Per procedere all' invio dell' istanza occorrono:

  • identità digitale per l'accesso al servizio on line;
  • firma digitale per sottoscrivere le pratiche e la relativa documentazione.
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Cosa si ottiene

Il provvedimento di autorizzazione viene rilasciato a seguito dell'istanza con determinazione dirigenziale, nel rispetto del parere obbligatorio di conformità rilasciato dalla competente Commissione Multidisciplinare di Vigilanza.

Nel caso di comunicazione di avvio attività la ricevuta telematica di avvenuta presentazione istanza rappresenta titolo autorizzatorio per iniziare immediatamente l'attività.

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Tempi e scadenze

Termine previsto per la conclusione del procedimento (salvo sospensioni e/o interruzioni) : 90 giorni dalla richiesta per istanze di autorizzazione; 30 giorni dalla comunicazione di avvio attività.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Condizioni di servizio

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Contatti

Indirizzo Email : macconci@comune.livorno.it
Telefono : 0586 820357
Telefono : 0586 824190
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Più informazioni su

Riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025, 11:35

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