Descrizione
Ferma restando la competenza in capo alla Capitaneria di Porto dell'adozione dell'ordinanza di sicurezza balneare, spetta all'Amministrazione Comunale l'adozione dell'ordinanza balneare incentrata sugli aspetti di di vocazione turistica del demanio marittimo ( cfr. circolare MIT n. 120/2001).
In base a tale distinzione continuano ad essere disciplinate con ordinanza del Comandante della Capitaneria di Porto la predisposizione dei sistemi di sicurezza sia da parte dei concessionari che da parte dello stesso Comune per le spiagge libere, quali ad es:. tipo di imbarcazioni di salvataggio, attrezzature per il primo soccorso, assistenti bagnanti, segnalazione degli accessi alle spiagge, segnalazione del limite acque sicure e delle acque interdette alla navigazione, corridoi di lancio, disciplina degli sport acquatici e della pesca, ed in genere tutte quelle attività che possono ricondursi all'aspetto della sicurezza.
Sono invece solitamente disciplinati nella ordinanza comunale: il periodo di inizio e fine della stagione balneare, l'orario di esercizio degli stabilimenti balneari e le modalità gestionali delle aree in concessione, l'uso delle spiagge, le attività commerciali consentite sul demanio.
Per il libero accesso al lido del mare negli stabilimenti balneari cittadini consultare la determina n.4240 del 13.06.2016 contenente le note esplicative.
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Riferimenti normativi
Il Demanio marittimo e la normativa di riferimento
Il nucleo fondamentale della normativa in materia di demanio marittimo è costituito dal Titolo II, Capo I, del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942 n° 327) e dal relativo Regolamento per l' Esecuzione (D.P.R. 15.2.1952 n° 328) ove sono disciplinati gli istituti giuridici che regolano il demanio marittimo.
L'articolo 28 del Codice della Navigazione individua i beni del demanio marittimo, comprendendovi:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade,
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno una parte dell'anno comunicano con il mare,
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso (art. 29) e sono soggette alla stessa disciplina.
L’iter legislativo successivo al Codice della Navigazione: il conferimento delle funzioni agli Enti Locali
Con il D.lgs. n. 112/1998, sono state conferite dallo Stato alle Regioni, le funzioni di gestione amministrativa del demanio marittimo, individuate nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, per qualsiasi scopo e finalità, con la sola esclusione dell'approvvigionamento di fonti di energia. A sua volta, la Regione Toscana ha conferito tale competenza ai Comuni costieri con legge regionale 1.12.1998 n. 88.
La disciplina dei canoni demaniali marittimi è prevista dal D.L. n. 400/1993 convertito nella L. n. 494/1993 per le concessioni con finalità turistico-ricreative e dal Decreto interministeriale 19.07.1989.
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Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2025, 08:11