Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti i cittadini che trasferiscono o cambiano la propria residenza nel territorio del Comune di Livorno.
Ai Responsabili delle convivenze anagrafiche e/o ai cittadini che vivono in comunità per motivi religiosi, di assistenza, militari, di pena e simili.
Descrizione
È possibile effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:
- cambio di abitazione all'interno del Comune;
- iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune;
- iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero;
- emigrazione all'estero;
- iscrizione anagrafica per jure sanguinis (si rinvia per informazioni al servizio Cittadinanza - Istanza riconoscimento possesso cittadinanza italiana jure sanguinis).
Le dichiarazioni di residenza in convivenza possono essere rese dal responsabile (che dirige la convivenza, presidente/responsabile dell'ente gestore o suo incaricato) o anche dal diretto interessato; il Responsabile della convivenza, utilizzando la modulistica disponibile nella sezione Cosa serve, deve dichiarare all'anagrafe la costituzione (e cessazione) della convivenza, lo spostamento di sede, l'ingresso/uscita delle persone dalla struttura.
DICHIARAZIONI MENDACI
In caso di dichiarazioni mendaci l'art. 5 comma 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 prevede che per le dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, l'annullamento della variazione anagrafica richiesta dell'interessato ed il ripristino della variazione anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
Il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", entrato in vigore il 29/03/2014, all'art. 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
TERMINI E SANZIONI PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
Si informa che le dichiarazioni anagrafiche previste all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989 (tra le quali il trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero o il trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia/convivenza o mutamenti nella composizione del nucleo familiare o della convivenza; cambiamenti di abitazione) devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
In proposito, si avverte che a seguito di Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023 art. 1 commi 242 e 243), a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero, con riduzione della sanzione in caso di comunicazioni tardive rese dall'interessato entro 90 giorni dal termine prescritto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Tali previsioni - circa il profilo sanzionatorio amministrativo nel caso in cui si sia contravvenuti agli obblighi previsti dalla L. n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) e D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) nonché dalla L. n. 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e suo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323/1989 - valgono salvo che il fatto costituisca reato.
Per inadempimento di obblighi anagrafici: sanzione amministrativa somma compresa tra 100 e 500 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).
Per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero: sanzione amministrativa somma compresa tra 200 e 1000 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).
Come fare
I moduli per il cambio di residenza possono essere inoltrati attraverso una delle seguenti modalità (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000):
- direttamente sul portale ANPR con autenticazione SPID al seguente link: ANPR - Cambio di residenza
- personalmente agli sportelli solo su appuntamento: U. Anagrafe – Piazza del Municipio 50, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 9.00-13.00;
- per raccomandata indirizzata a: Comune di Livorno, U. Anagrafe - Piazza del Municipio 50, 57123 Livorno;
- per Fax al numero 0586518056;
- per via telematica all'indirizzo email: cambiresidenza@comune.livorno.it; gli allegati devono avere una dimensione massima di 4 megabyte ed inviati esclusivamente con una mail;
- per PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it;
- dal 01/01/2024 in caso di iscrizione anagrafica per cittadinanza italiana jure sanguinis è obbligatorio fissare un appuntamento tramite il portale dedicato agli appuntamenti al seguente link Prenotazione servizi anagrafici presso lo sportello 12 residenza anagrafica jure sanguinis. Per informazioni si rimanda al servizio Citttadinanza - Istanza riconoscimento possesso cittadinanza italiana jure sanguinis.
Il cambio di residenza inviato con PEC e con mail è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella PEC del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Gli appuntamenti possono essere prenotati:
- per via telematica direttamente dal cittadino al seguente link: Prenotazione servizi anagrafici
- telefonicamente da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00, martedì e giovedì ore 15.30-17.30 (agosto escluso) presso i Centri Servizi al cittadino Area Nord Piazza Saragat 1, tel. 0586824811 e Area Sud Via Settembrini 33, tel. 0586824920.
Cosa serve
La dichiarazione deve essere presentata sul modulo ministeriale al quale deve essere allegata, pena la irricevibilità della stessa, copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Ai fini del cambio di residenza è fondamentale indicare il numero dell'interno dell'appartamento.
Al modulo ministeriale devono essere allegati i documenti relativi alla propria situazione; in particolare:
- l'art. 55 del D.Lgs. 28/12/2013 n. 154 stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e dispone altresì che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. In caso di cambio di residenza di un solo genitore con figli minori o di minori che cambiano residenza non contestualmente ai genitori, alla dichiarazione di residenza deve essere allegato il modulo relativo “all’assenso del genitore che non si trasferisce";
- il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A) del sito del Ministero dell'Interno;
- Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B) del sito del Ministero dell'Interno.
La mancanza della documentazione indicata nei rispettivi allegati A) e B) rende la dichiarazione di residenza irricevibile.
Ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, il cittadino deve, altresì, allegare la certificazione originale, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il Responsabile della convivenza deve dichiarare la residenza di coloro che hanno stabilito la dimora abituale nella struttura in base ai principi anagrafici (valutando tempo di permanenza e grado di stabilità rispetto ad un possibile rientro nella abitazione di residenza) utilizzando il modulo “dichiarazione di residenza in convivenza”.
Modulistica
Documenti a supporto
- Assenso del proprietario
- Dichiarazione affittuario in convivenza
- Dichiarazione affittuario in coabitazione
- Allegato A cittadini extra UE
- Allegato B cittadini UE
- Istruzioni per la presentazione dichiarazione di residenza
- Istituzione nuova convivenza anagrafica
- Cancellazione della convivenza
- Informativa Privacy
- Messa a conoscenza trasferimento residenza figlio minore
Cosa si ottiene
La conferma della iscrizione anagrafica viene emessa dall’Ufficiale d’Anagrafe delegato dal Sindaco.
In caso di elementi negativi emersi nel corso dell’istruttoria, l’interessato viene invitato ad inviare chiarimenti ed informazioni con nota scritta (cosiddetto preavviso di rigetto) ex art. 10 bis L. 241/1990 a firma della Posizione Organizzativa “Anagrafe e Notifiche”.
L’eventuale diniego d’iscrizione e ripristino della posizione anagrafica precedente è espresso con determina a firma del Dirigente del Settore Anagrafe e demografico.
Tempi e scadenze
A seguito della dichiarazione resa con le modalità indicate, l'U. Anagrafe rilascia documentazione attestante l’avvio del procedimento ed entro i due giorni successivi provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.
Dal momento della registrazione (entro i due giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza, stato di famiglia e le altre certificazioni relative a dati già in possesso dell'Ufficio.
L'aggiornamento dei dati del proprietario sui documenti di circolazione dei veicoli verrà trasmesso telematicamente alla competente Motorizzazione Civile, pertanto non è necessario applicare il tagliando di aggiornamento sulla carta di circolazione che non verrà trasmesso al cittadino.
Accertamento dei requisiti
L'Ufficiale d'Anagrafe provvede in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o la registrazione dei cambiamenti di abitazione. Qualora, trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso U. Anagrafe non effettui la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
I casi che si possono verificare sono i seguenti:
- nel caso in cui il procedimento di cambio di residenza si concluda positivamente, il comune NON trasmetterà alcuna comunicazione all’interessato;
- nel caso di mancanza dei requisiti o di accertamenti negativi da parte del vigile, l’U. Anagrafe provvederà a comunicare l’esito negativo al cittadino; l’interessato avrà tempo 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;
- nel caso di mancato accoglimento della richiesta, l'U. Anagrafe provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione, e a denunciare il dichiarante alle autorità di pubblica sicurezza. Il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti e dovrà rispondere di false dichiarazioni;
- in caso di dichiarazione anagrafica relativa alla convivenza pervenuta da parte del responsabile della struttura, gli accertamenti anagrafici di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 223/1989 possono non essere richiesti dall'ufficiale di anagrafe (sono effettuati se la dichiarazione perviene solo dal soggetto membro della convivenza).
Costi
Il servizio è gratuito.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento
- Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione.
- DPR n. 223 del 30 maggio 1989 - Regolamento anagrafico.
- DPR n. 575 del 19 aprile 1994 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.
- DPR n. 610 del 16 dicembre 1996 - Regolamento recante modifiche al dpr del 16 dicembre 1992, n. 495.
- DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35; questa legge ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 9 maggio 2012 (art. 5, comma 6).
Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2025, 12:01