Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai cittadini stranieri nati in Italia che abbiano compiuto il 18 anno di età e non hanno compiuto ancora il 19° anno di età, residenti in Italia dalla nascita.
Descrizione
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se intende acquistare la cittadinanza italiana deve rendere apposita dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile entro un anno dal compimento della maggiore età.
L'acquisto della cittadinanza italiana si verifica alle seguenti condizioni:
- la nascita del cittadino straniero in Italia;
- il permanere della residenza legale fino al raggiungimento della maggiore età, senza interruzioni;
- la manifestazione di volontà espressa in una dichiarazione volta ad acquistare la cittadinanza italiana;
- il limite di un anno per rendere la dichiarazione di volontà, decorrente dal 18° anno di età.
Il Comune, ai sensi dell'art. 33 del dl 69/2013, convertito con modificazioni nella legge 98/2013, invia una comunicazione agli interessati, entro sei mesi anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, circa la possibilità di rilasciare la dichiarazione di possesso dei requisiti per l’acquisto della cittadinanza italiana.
Come fare
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se intende acquistare la cittadinanza italiana deve rendere apposita dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile entro un anno dal compimento della maggiore età.
Cosa serve
L’interessato, che si presenta per effettuare la dichiarazione, produce ai fini dell’istruttoria:
- il passaporto straniero;
- il documento di identità;
- la ricevuta di pagamento del contributo statale di Euro 250,00.
D’ufficio si effettuano le verifiche circa lo storico di residenza che dimostri che l’interessato è stato residente sul territorio italiano dalla nascita al diciottesimo anno di età.
Cosa si ottiene
Verificata la sussistenza dei requisiti, si raccoglie la dichiarazione dell’avente diritto, che la sottoscrive, e si iscrive nel registro di cittadinanza.
Successivamente si predispone l'atto di accertamento sindacale dei requisiti, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 572/1993, che verrà trascritto nei registri di cittadinanza.
Tempi e scadenze
120 giorni decorrenti dalla richiesta
Costi
Nessun costo
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento:
- Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".
Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2025, 12:31