Iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora

Servizio attivo

Richiesta di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora (via Fittizia)

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Alle persone senza fissa dimora, senza tetto o assistite dai servizi sociali comunali che vivono abitualmente e continuativamente all'interno del territorio del Comune di Livorno, privi di un luogo fisso di dimora abituale, e aventi un domicilio a Livorno.

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Descrizione

Con la deliberazione n. 298 del 7 luglio 2015, la Giunta Comunale ha disposto l’istituzione della Via Fittizia, un’area di circolazione non realmente esistente presso cui registrare la posizione anagrafica di quelle persone che, non avendo una situazione alloggiativa normale e non potendo registrarsi altrimenti, non avrebbero potuto accedere ai servizi di welfare comunale. Infatti, l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Livorno consente di richiedere la Carta di Identità e le certificazioni anagrafiche e di accedere alla tessera elettorale, alla tessera sanitaria, alla patente di guida e a tutti i documenti per i quali l’iscrizione anagrafica è condizione necessaria.

L'interessato, per legge, deve dichiarare il domicilio sul territorio del Comune di Livorno, fornire gli elementi e/o documenti utili a verificare la situazione di persona senza fissa dimora e a svolgere gli accertamenti per stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio stesso (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228).

La persona senza fissa dimora, priva di una rete familiare o di assistenza, non in grado di individuare un domicilio, è iscritta presso il Comune di nascita e, in caso di persona nata all’estero, nel Comune di nascita del padre o della madre (in via residuale, è prevista l’iscrizione nel registro istituito presso il Ministero dell’interno, Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale, Decreto Min. 6/07/2010).

TERMINI E SANZIONI PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
Si informa che le dichiarazioni anagrafiche previste all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989 (tra le quali : trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero o trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia/convivenza o mutamenti nella composizione del nucleo familiare o della convivenza; cambiamenti di abitazione) devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
In proposito, si avverte che a seguito di Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023 art. 1 commi 242 e 243), a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero, con riduzione della sanzione in caso di comunicazioni tardive rese dall'interessato entro 90 giorni dal termine prescritto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Tali previsioni - circa il profilo sanzionatorio amministrativo nel caso in cui si sia contravvenuti agli obblighi previsti dalla L. n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) e D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) nonché dalla L. n. 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e suo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323/1989 - valgono salvo che il fatto costituisca reato.

Per inadempimento di obblighi anagrafici: sanzione amministrativa somma compresa tra 100 e 500 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).
Per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero: sanzione amministrativa somma compresa tra 200 e 1000 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).

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Come fare

Il richiedente può acquisire il modulo di richiesta recandosi presso il servizio di accoglienza all'ingresso dell'U. Anagrafe, Piazza del Municipio 50.

Il modulo è disponibile anche in allegato alla presente scheda.

Il richiedente può ricevere informazioni sulla compilazione e consegnare il modulo su appuntamento presso lo specifico sportello n. 4 dell'U. Anagrafe in Piazza del Municipio 50; per l’appuntamento telefonare al n. 0586820097, con orario 9.30-12.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

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Cosa serve

L'interessato deve compilare il modulo di richiesta ed alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle altre persone per cui si chiede l’iscrizione, che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A). Il cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

La dichiarazione può essere presentata anche da procuratore/amministratore di sostegno dell’interessato, nominato con apposito atto, da allegare alla richiesta.

Modulistica

Modulo di dichiarazione di Iscrizione alla via fittizia

Documenti a supporto

Allegato A per stranieri extraUE

Allegato B cittadini UE

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Cosa si ottiene

L'accoglimento della richiesta si concretizza nell'iscrizione anagrafica del soggetto da parte dell'Ufficiale d’Anagrafe delegato dal Sindaco.
In caso di elementi negativi emersi nel corso dell’istruttoria, l’interessato viene invitato ad inviare chiarimenti ed informazioni con nota scritta (cosiddetto preavviso di rigetto) ex art. 10 bis L. 41/1990.
L’eventuale diniego d’iscrizione è espresso con determina a firma del Dirigente del Settore Anagrafe e demografico.

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Tempi e scadenze

L'Ufficiale di Anagrafe ha due giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda per effettuare l'iscrizione anagrafica e il richiedente, ottenuta l'iscrizione, può già chiedere le certificazioni e la carta d'identità, contenenti l’indicazione: Via della Casa Comunale (Via Fittizia) e il numero di iscrizione.
Trascorsi 45 giorni, nel corso dei quali l'Ufficiale di Anagrafe esperisce i necessari accertamenti, ivi compresa la verifica degli elementi forniti dal richiedente in relazione alla sussistenza del domicilio all'interno del territorio del Comune di Livorno, senza comunicazioni ostative all’accoglimento della richiesta (cosiddetto preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della legge 241/1990) quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto alla data della dichiarazione.

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Costi

Il servizio è gratuito.

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Contatti

Telefono : 3666594638
Fax : 0586518056
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Più informazioni su

Normativa di riferimento

  • Artt. 1 e 2, comma 3, Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228.
  • Artt. 1 e 7 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223.
  • L. 94 del 15 luglio 2009.
    Decreto Ministero dell’Interno del 6 luglio 2010.
  • Deliberazione della Giunta Comunale n.298 del 7 luglio 2015.

Per i Cittadini extra Comunitari:

  • D.P.R. 394/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Per i Cittadini Comunitari:

  • D.lgs. 6 Febbraio 2007, n. 30.
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 (facente parte del c.d. pacchetto sicurezza).

 

Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2025, 11:30

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