Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti i soggetti che hanno effettuato pagamenti di importo superiore al dovuto.
Descrizione
Il soggetto che ha effettuato il versamento relativo al Canone Unico Patrimoniale di importo superiore al dovuto, risultante dalla relativa attestazione di pagamento, può richiedere il rimborso dell'importo versato in eccesso.
Come fare
L'istanza di rimobrso al Settore Entrate e revisione della spesa deve essere presentata tramite:
- consegna diretta all'ufficio Canone Unico - Stralcio TOSAP/ICP/Canone Patr. Pubblicitario, via Marradi 118, 57126 Livorno, solo su appuntamento da prendere tramite i numeri telefonici presenti nella sezione "Contatti" o gli indirizzi e-mail: tosap@comune.livorno.it o pubblicita@comune.livorno.it ;
- spedizione tramite email agli indirizzi tosap@comune.livorno.it o pubblicita@comune.livorno.it allegando copia del documento di identità del richiedente;
- spedizione tramite la PEC (Posta Elettronica Certificata) del richiedente all'indirizzo PEC del Comune di Livorno comune.livorno@postacert.toscana.it .
In caso di delega alla sottoscrizione, devono essere allegati l'atto di delega e la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato.
Cosa serve
La richiesta di rimborso per un versamento relativo al Canone Unico Patrimoniale di occupazioni di suolo pubbliche di tipo permanente di importo superiore al dovuto deve essere presentata compilando e sottoscrivendo il modulo allegato alla presente scheda.
Modulistica
Cosa si ottiene
Il rimborso dell'importo versato in eccesso tramite determina del Funzionario Responsabile dell'Entrata.
Tempi e scadenze
180 giorni dalla presentazione della richiesta.
Accedi al servizio
Costi
Per la presentazione della domanda non è previsto alcun costo.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento
- L. 27 dicembre 2019 n.160, art. 1, commi da 816 a 847.
- "Regolamento Canone Unico Patrimoniale", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32/2021 e ss.mm.ii.
Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2025, 12:42