Materie del servizio
A chi è rivolto
L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale ed corrisposta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa.
Per la disciplina completa del tributo si rinvia al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze https://www.mef.gov.it/ all’interno della sezione Fiscalità regionale e locale.
Descrizione
L’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef applicata dal Comune di Livorno è lo 0,8 per cento senza soglie di esenzione (aliquota in vigore dal 01/01/2015 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 5/3/2015).
L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Come fare
Il versamento dell'addizionale, da parte dei sostituti di imposta o dei contribuenti per effetto di autotassazione (dichiarazione dei redditi), è effettuato allo sportello della concessione, della banca o degli uffici postali, utilizzando il modello di pagamento F24.
Cosa serve
Per i versamenti a favore del Comune di Livorno, il codice ente da indicare sul modello F24 è E625.
Per i codici tributo da riportare nel suddetto modello, così come per ulteriori informazioni in merito a rimborsi, rateazioni e sanzioni si rinvia alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home
Cosa si ottiene
Assolvimento obbligo di legge del versamento del tributo.
Tempi e scadenze
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.
Si fa presente comunque che:
- per i lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente, l’acconto è determinato dal sostituto d’imposta e trattenuto nel numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo;
- per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi;
- per i lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente, il saldo dell’addizionale è determinato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in massimo undici rate, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio, oppure in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d’imposta;
- per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
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Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2025, 11:06