Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Servizio attivo

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli

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A chi è rivolto

L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di  proprietari, ovvero come titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (es. leasing), obbligato al pagamento dell'imposta è il locatario.

Si ricorda che nel caso di concessione su aree  demaniali obbligato al pagamento dell’imposta è il concessionario.

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Descrizione

Dal 1° gennaio 2020 la disciplina dell'I.M.U. è stata sostituita dalle disposizioni contenute nell'art. 1 L. 160/2019, commi da 739 a 783.

Per l'anno 2024 il versamento di acconto deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 17 giugno, mentre il pagamento del saldo entro e non oltre il giorno 16 dicembre; è possibile pagare in unica soluzione entro e non oltre la data discadenza del versamento di acconto.

ATTENZIONE: le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) sono escluse dal pagamento dell’imposta, con l'ECCEZIONE delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. In tale ultimo caso l'aliquota da applicare è pari al 5‰. In questo caso spetta la detrazione annua di € 200,00

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Come fare

Servizi collegati

 

I soggetti passivi IMU effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale.

Per i soggetti di cui al comma 759, lettera g) (ENC) dell’art. 1 della L. 160/2019, devono effettuare il versamento IMU in tre rate.

L’acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione dell'anno precedente.

Il saldo è pari alla differenza tra l'imposta annua calcolata con le aliquote delberate per l'anno di competenza e quanto già versato con la rata di acconto.

ATTENZIONE:

il versamento per gli immobili di categoria D (esclusi i D10) deve essere diviso in due quote, quella comunale e quella statale. Per tali immobili siti nel territorio del Comune di Livorno, in sede di versamento dell’acconto la quota statale deve essere calcolata applicando l’aliquota del 7,6‰ (codice tributo 3925); la quota comunale deve essere calcolata applicando la differenza tra l’aliquota del Comune (10,6‰) e l’aliquota dello Stato (7,6‰) cioè il 3‰  (codice tributo 3930).

Il versamento sia dell’acconto che del saldo si effettua utilizzando il MODELLO F24 o, in alternativa un apposito bollettino postale da reperire presso gli sportelli delle agenzie postali.

Si ricorda che il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore  o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Gli Italiani residenti all'estero in alternativa al modello F24 possono effettuare il pagamento dell'IMU tramite bonifico bancario con le seguenti modalità:

  • per la quota riservata allo Stato degli immobili di categoria D: effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000
  • per la quota del Comune effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN IT87X0503413900000000009341 (codice BIC BAPPIT22)

 

CODICI DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F24
Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912 -
Fabbricati rurali strumentali 3913 -
Terreni 3914 -
Aree fabbricabili 3916 -
Altri fabbricati 3918 -
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. merce) 3939 -
Fabbricati gruppo catastale D (esclusi D10) 3930 3925

 

Maggiori dettagli sono specificati nel documento "Guida al contribuente".

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Cosa serve

Presentazione di dichiarazione IMU o autocertificazioni a comprova dell’eventuale diritto di riduzione/agevolazione/esenzione IMU.

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Cosa si ottiene

Regolarizzazione della propria posizione tributaria nell'ambito IMU.

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Tempi e scadenze

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

L’I.M.U. si paga per l'anno in corso, in due rate con scadenza rispettivamente 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo).

Maggiori dettagli sono specificati nel documento "Guida I.M.U. per il contribuente".

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Condizioni di servizio

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Contatti

Numero verde : 800 585678
Indirizzo email : imu@comune.livorno.it
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Più informazioni su

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l’immobile costituito:

  1. da un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
  2. dove il possessore ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente;

All’abitazione principale è equiparata l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A partire dal 1° gennaio 2020  NON È PIÙ EQUIPARATA ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia; tale immobile è da considerare quale immobile a disposizione e quindi soggetto ad I.M.U.

Il genitore, affidatario dei figli, al quale, a seguito di provvedimento del giudice, è assegnata la casa familiare, è equiparato al titolare di un diritto di abitazione sull’immobile ed è pertanto l’unico soggetto passivo dell’imposta.

Indipendentemente dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, è equiparato ad abitazione principale un solo immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente a:

  • Forze armate;
  • Forze di polizia ad ordinamento militare e civile;
  • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dell'art. 28, comma 1, del d. Lgs 19/5/2000, n. 139)

Il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

Novità per l'anno 2023

  1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 209/2022 la definizione di abitazione principale è così mutata: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»
  2. Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.L. 73/2022 (decreto semplificazioni) così come modificato dall’art. 3, comma 1 D.L. 198/2022 (decreto mille proroghe) il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 30 giugno 2023
  3. Ai sensi dell’art. 1, comma 743 L. 234/2021, dal 1° gennaio 2023 l’I.M.U. è applicata in misura 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.  In base alla Risoluzione n. 6/DF MEF del 26/06/2015 le pensioni in convenzione internazionale sono quelle nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero. E’ necessaria la presentazione della dichiarazione IMU nella quale occorrerà barrare la casella «riduzione» ed indicare nello spazio dedicato alle annotazioni che ricorrono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 48, legge n. 178/2020.
  4. Ai sensi dell’art. 1, comma 81 L. 197/2022, sono esenti da IMUgli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione

Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2025, 14:45

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