Imposta di soggiorno

Servizio attivo

L'Imposta di soggiorno è l'imposta dovuta da ciascuna persona (non residente nel Comune di Livorno) per il pernottamento in una struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera o presso immobili, o porzioni di essi, destinati a locazione turistica/breve

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A chi è rivolto

L'imposta è corrisposta da ciascuna persona (non residente nel Comune di Livorno) per ogni pernottamento in una struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera o presso immobili, o porzioni di essi, destinati a locazione turistica/breve ubicati nel Comune di Livorno, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi e viene riscossa a mezzo dello stesso gestore della struttura.

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Descrizione

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19 marzo 2012, il Comune di Livorno ha istituito l'Imposta di Soggiorno e approvato il Regolamento.
L'imposta è in vigore dal 18 aprile 2012, ed è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Strutture ricettive

Tenendo conto della normativa di riferimento, Legge Regionale Toscana 31/12/2024 n. 61 (Testo Unico del Turismo), le attività interessate all'Imposta di Soggiorno si dividono in:

  • strutture ricettive alberghiere, all'aperto, extralberghiere per l'ospitalità collettiva (es: case per ferie), extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (es: affittacamere, B&B etc.) e residence il cui esercizio è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per tali attività è possibile fornire servizi accessori in modo continuativo;
  • locazioni turistiche, vale a dire le locazioni di immobili, o porzioni di esse, senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive. La locazione turistica esercitata in forma non imprenditoriale è comunicata al comune con modalità telematica stabilità dalla Regione Toscana mentre quella in forma imprenditoriale deve essere avviata con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.

Sia che si tratti di struttura ricettiva o di locazione turistica, alla conclusione del processo di autorizzazione o di registrazione, saranno rilasciate le credenziali e l'indirizzo internet per accedere ad un portale informatico dove comunicare i movimenti (arrivi e partenze) ed assolvere, contemporaneamente, sia agli adempimenti Istat sia agli obblighi ai fini dell'Imposta di Soggiorno.

Per servizi accessori si intendono, per esempio, la pulizia delle camere o appartamenti oppure la fornitura ed il cambio della biancheria da letto o da bagno; tali servizi non devono essere forniti in modo continuato durante il soggiorno degli ospiti.

Per servizi complementari, invece, s'intende l'offerta di locali pertinenziali o spazi accessori di soggiorno degli ospiti tipici delle strutture alberghiere ed extralberghiere.

Gli immobili o porzioni di immobili oggetto di locazione turistica devono possedere i requisiti di cui all'art. 58 comma 2 della L.R. 31/12/2024 n. 61 (Testo Unico del Turismo) vale a dire:

  1. i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  2. le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Sul sito web della Regione è presente una pagina dedicata: Comunicazione locazioni turistiche - Regione Toscana

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  1. i minori di anni quattordici;
  2. coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
  3. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
  4. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  5. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  6. gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  7. coloro che, non residenti nel Comune di Livorno, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
  8. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  9. gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio e limitatamente alla durata dello stesso

L'esenzione di cui ai punti b), c), d), e), f) ed i) è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto interessato, al gestore della struttura ricettiva o al soggetto di cui al comma 3 dell’articolo 4 del regolamento, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione, devono essere obbligatoriamente conservate per cinque anni.

Quanto si paga

La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Le Tariffe dell'Imposta di Soggiorno sono approvate dalla Giunta Comunale e sono consultabili nel documento Tariffe Imposta di Soggiorno.

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

  • informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste;
  • richiedere il pagamento dell'imposta ai propri clienti rilasciandone quietanza dalla quale dovrà emergere il numero degli ospiti nonché il periodo di soggiorno;
  • conservare il modulo di dichiarazione di esenzione compilato e sottoscritto dagli ospiti che intendono far valere il suddetto diritto;
  • comunicare, telematicamente con il software messo a disposizione dal Comune di Livorno, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun mese solare, il numero degli ospiti e dei pernottamenti;
  • versare al Comune di Livorno, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun mese solare, l’imposta riscossa dai propri clienti mediante modello F24 (da generarsi utilizzando il portale messo a disposizione dal Comune di Livorno) oppure utilizzando il servizio di pagamento on line attraverso la piattaforma regionale Iris;
  • presentare in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione annuale dell'Imposta di Soggiorno relativa all'anno precedente; la predisposizione e l'invio della dichiarazione annuale avviene attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate e l'acceso al suddetto servizio è possibile soltanto tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • conservare tutta la documentazione relativa all'imposta (dichiarazioni di esenzione e quietanze) per almeno 5 anni.
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Come fare

La comunicazione del numero degli ospiti e dei pernottamenti deve essere compilata e presentata unicamente on-line, mediante apposito gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (clienti), della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale. Per la violazione degli obblighi di cui sopra, sono previste sanzioni amministrative a carico dei gestori così come indicate nell’articolo 10 del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno.

 

Servizi collegati

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Cosa serve

Per l'accesso al servizio MOTOurist Office Livorno (per le locazioni turistiche) e Ricestat (per le strutture ricettive) occorre essere in possesso dell'account fornito dal sistema turistico regionale.

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Cosa si ottiene

Regolarizzazione della propria posizione tributaria nell'ambito dell'Imposta di soggiorno.

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Tempi e scadenze

Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve e l’eventuale rappresentante fiscale, comunicano al Comune di Livorno, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun mese solare, il numero degli ospiti e dei pernottamenti, distinguendo i dati relativi a quelli imponibili, a quelli esenti/esclusi ed ai casi di rifiuto di pagamento, secondo le specifiche predisposte dall'Amministrazione Comunale; il gestore della struttura ovvero i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del corrispettivo, comunicano inoltre, per lo stesso periodo considerato, l'importo riscosso per l'imposta di soggiorno e gli estremi del suo riversamento al Comune di Livorno. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel mese di riferimento: in questo caso il gestore o i soggetti indicati nel primo periodo, comunicano che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno.

Entro il giorno 15 dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva versa al Comune di Livorno l’imposta riscossa dai propri clienti mediante modello F24 (da generarsi utilizzando il portale messo a disposizione dal Comune di Livorno) oppure utilizzando il servizio di pagamento on line attraverso la piattaforma regionale Iris.

A decorrere dall’anno d’imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, nelle more dell’emanazione del provvedimento, secondo le modalità definite dal Comune.

CIN

Con il D.L. 145/2023 (convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) è stato introdotto l’obbligo di acquisizione del codice CIN (Codice Identificativo Nazionale) per le strutture ricettive e le locazioni turistiche.

Per richiedere ed ottenere il CIN è necessario essere in possesso del Codice Istat o CIR (Codice Identificativo Regionale) fornito dalla Regione; la richiesta del CIN deve essere eseguita collegandosi al seguente indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ tramite SPID o CIE.

Si evidenzia che il CIN dovrà essere obbligatoriamente indicato in qualsiasi annuncio commerciale pubblicizzato (es: Booking, Airbnb, etc.) ed esposto all’esterno dello stabile in cui è ubicata la struttura.

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Condizioni di servizio

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Contatti

Telefono : 0586820965
Telefono : 0586820950
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Più informazioni su

Informazioni possono essere richieste tramite:

Sportello informativo, Ufficio Imposta di Soggiorno, in Via Marradi 118, nel seguente orario: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (chiusura pomeridiana nel mese di agosto).

Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2025, 14:50

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