Autentica di firma per passaggi di proprietà

Servizio attivo

Richiesta di autentica di firma per passaggi di proprietà di beni mobili registrati, natanti e imbarcazioni

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A tutti i cittadini maggiorenni.

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Descrizione

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (successivamente convertito con la L. 4 agosto 2006, n. 248) ha ampliato i soggetti che possono autenticare le sottoscrizioni riguardanti atti di vendita di beni mobili “registrati”, facendo venire meno l’obbligo di rivolgersi al notaio e passando questa nuova competenza anche agli uffici comunali.

In base all’articolo 2683 del Codice Civile, sono beni mobili registrati in Italia:

  • le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
  • gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione;
  • gli autoveicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

Per quanto riguarda gli autoveicoli, l’atto di vendita, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, al riquadro T e firma solo il venditore. Il modello dovrà essere compilato a cura del cittadino; l'ufficio comunale provvede alla sola autenticazione. Nel caso di veicoli sprovvisti del certificato di proprietà (in caso di smarrimento allegando relativa denuncia), deve essere redatto a cura degli interessati un atto di vendita, anche in questo caso l’ufficio comunale provvede alla sola autenticazione.

Con l’autenticazione della firma da parte degli uffici comunali, il passaggio di proprietà non è completato: successivamente ci si dovrà recare al PRA o all’ACI (anche presso una delegazione) per trascriverlo e si dovrà pagare la relativa imposta.

La gratuità prevista dalla legge riguarda infatti solo l’attività di autenticazione della firma, soggetta però all'imposta di bollo.

Per informazioni relative all’entità delle imposte o comunque a casi particolari, occorre rivolgersi agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o dell'Automobile Club (ACI).

Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, il documento cartaceo. La vendita del mezzo in questi casi può avvenire con procedura totalmente telematica presso gli STA, oppure con procedura mista che vede ancora l'autentica di firma davanti ad un pubblico ufficiale (notaio o funzionario incaricato dal Sindaco) e successiva registrazione della vendita al PRA.

In caso di Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) è tuttavia necessario che il venditore si presenti dinnanzi al funzionario incaricato dal Sindaco munito di un supporto cartaceo (prodotto dal PRA o dalle Agenzie STA) precompilato con i dati anagrafici dell'acquirente e del prezzo di vendita; solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall’operatore ACI sarà possibile effettuare l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita.

Con il D.Lgs. n. 98/2017 (in vigore dal 1/01/2020) è stata prevista la progressiva introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CDP cartaceo o CDPD digitale). Dal 1° ottobre 2021 è rilasciato sempre il DU, al posto della carta di circolazione, dei tagliandi di aggiornamento e del certificato di proprietà, per le operazioni di motorizzazione e per quelle di competenza del PRA; le carte di circolazione e i certificati di proprietà emessi prima del 1° ottobre 2021 mantengono la loro validità fino a quando non verrà effettuata sul veicolo una successiva operazione per la quale è previsto il rilascio del DU (quale ad es. un trasferimento di proprietà, un duplicato per smarrimento, etc.). La pratica quindi potrà essere gestita tramite gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) per la vendita del proprio veicolo.

Per quanto attiene alle imbarcazioni è necessario verificare se si tratta di imbarcazioni o di natanti da diporto: le imbarcazioni infatti sono tutte le costruzioni destinate alla navigazione da diporto che hanno una lunghezza dello scafo compresa fra mt. 10 e mt. 24 e sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nei registri (articolo 5 c. 1 della L. 11 febbraio 1971, n. 50 e art. 15 Codice nautica D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171), mentre i natanti da diporto sono unità da diporto a remi, oppure con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri e non sono soggetti all’obbligo d’iscrizione, anche se, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tal caso ne assumono il regime giuridico (articolo 13 L. 50/1971 e art. 27 Codice nautica).

I natanti, compresi i motori installati a bordo sono beni mobili non registrati, quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola di cui all'articolo 1153 Codice Civile, comunemente riassunta con la formula "possesso vale titolo", in base alla quale "colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà". Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante (nel caso di unità con Marcatura CE, all’acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario).

La competenza del funzionario incaricato dal Sindaco per l’autentica della sottoscrizione è quindi limitata alle sole “imbarcazioni”, e cioè alle barche di lunghezza compresa tra i 10 e 24 metri (anche ai natanti, ma solo se già iscritti nei registri delle imbarcazioni); nel documento esibito per l'autentica della firma (in allegato il modulo) è pertanto indispensabile che sia specificata la lunghezza dell’imbarcazione.

Le parti coinvolte nella compravendita possono decidere se rivolgersi quindi a un notaio o se svolgere le pratiche presso le Agenzie abilitate STA o presso il Comune, riducendo così le spese per il passaggio di proprietà che in questo caso sarebbero unicamente quelle per i diritti di segreteria e la marca da bollo.

Una volta effettuata l’autenticazione, l'atto di vendita dell’imbarcazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate (la registrazione è soggetta a tassazione) e successivamente trascritto sul Rid (Registro Italiano Diporto) presso la Capitaneria di Porto (in entrambi i casi entro i termini stabiliti dalla normativa vigente).

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Come fare

  • È possibile chiedere l'autentica di una firma per passaggi di proprietà:
  1. presso lo Sportello polivalente dell'U. Anagrafe, Piazza del Municipio 50,  a cui il richiedente può rivolgersi:
    • senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (è comunque possibile prenotare un appuntamento accedendo al seguente link:  Prenotazione servizi anagrafici, ad eccezione del venerdì che è esclusivamente senza appuntamento);
    • solo con appuntamento il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 prenotabile al seguente link:  Prenotazione servizi anagrafici.
  2. presso lo Sportello Polivalente del Centro servizi al cittadino Area Nord, Piazza Saragat 1 che riceve il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed anche il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 solo con appuntamento, prenotabile al seguente link:  Prenotazione servizi anagrafici.
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Cosa serve

  • Documento di identità.
  • L’atto di vendita con la firma da autenticare che, per quanto rigurarda gli autoveicoli, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, al riquadro T e firma solo il venditore. Il modello dovrà essere compilato a cura del cittadino; l'ufficio comunale provvede alla sola autenticazione.
  • Nel caso di veicoli sprovvisti del certificato di proprietà (in caso di smarrimento allegando relativa denuncia), deve essere redatto a cura degli interessati un atto di vendita, anche in questo caso l’ufficio comunale provvede alla sola autenticazione.
  • In caso di Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) è necessario che il venditore si presenti dinnanzi al funzionario incaricato dal Sindaco munito di un supporto cartaceo (prodotto dal PRA o dalle Agenzie STA) precompilato con i dati anagrafici dell'acquirente e del prezzo di vendita; solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall’operatore ACI sarà possibile effettuare l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita.

Modulistica

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Cosa si ottiene

Autenticazione della sottoscrizione.

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Tempi e scadenze

Immediati.

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Costi

Marca da bollo da € 16,00 e  € 1,29 di diritti di segreteria da pagare direttamente allo sportello.

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Contatti

Telefono : 3666594638
Fax : 0586518056
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Più informazioni su

Normativa di riferimento

  • D.L. n. 223/2006.
  • L. 248/2006.
  • Delibera G.C. n. 706 del 18/10/2024 "Rilascio carte di identità elettroniche (CIE), carte di identità, certificazioni anagrafiche, di stato civile e elettorale, notifiche. Determinazione rimborsi".

Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2025, 11:57

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