Referendum dell'8 e 9 giugno 2025

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Nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 si svolgeranno le consultazioni relative a cinque referendum popolari, i cui comizi sono stati indetti con Decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025

I referendum popolari sono i seguenti:

  1. Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
    «Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015,  n.  23,  come modificato  dal  d.l.  12  luglio  2018,  n.   87,   convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.  96,  dalla  sentenza della Corte costituzionale 26  settembre  2018,  n.  194,  dalla legge  30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l.  8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla  L.  5  giugno 2020, n. 40; dalla sentenza  della  Corte costituzionale  24  giugno 2020, n. 150; dal  d.l.  24  agosto 2021,  n.  118,  convertito  con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal  d.l.  30  aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79  (in  G.U. 9/06/2022, n.  150);  dalla  sentenza  della   Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22;  dalla  sentenza  della  Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128,  recante  "Disposizioni  in materia di contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?».
  2. Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
    «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge  15  luglio 1966, n. 604, recante "Norme  sui  licenziamenti  individuali",  come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n.  108, limitatamente alle parole: "compreso tra  un", alle parole  "ed un massimo di 6" e alle parole  "La  misura  massima  della  predetta indennità può essere maggiorata  fino a 10  mensilità per  il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci  anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro."?»
  3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
    «Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15  giugno  2015,  n.  81, avente ad oggetto "Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente  alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole  "non superiore  a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'  avere  una   durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi  applicati  in  azienda,  e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di  natura  tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;"  e  alle  parole "b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento  del  termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole  ",  in  caso  di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede  i dodici mesi";  Articolo  21,  comma  01,  limitatamente  alle  parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?»
  4. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
    «Volete voi l'abrogazione dell'art.  26,  comma  4,  in  tema  di "Obblighi  connessi  ai  contratti   d'appalto   o   d'opera   o   di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16  del  decreto  legislativo  3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21  giugno  2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98, nonche' dall'art. 13 del decreto  legge  21  ottobre  2021,  n.  146,convertito con modifiche  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non  si applicano  ai  danni  conseguenza   dei   rischi   specifici   propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?»
  5. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
    «Volete  voi  abrogare  l'articolo  9,  comma  1,   lettera   b), limitatamente  alle  parole  "adottato  da  cittadino   italiano"   e "successivamente alla adozione"; nonche' la lettera  f),  recante  la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede  legalmente  da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.",  della  legge  5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?»

È possibile visionare i fac-simili delle schede dei suddetti Referendum sul sito del Ministero dell'Interno

La votazione si svolgerà nei giorni di domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO 
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro mercoledì 7 maggio 2025, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Il Ministero dell'Interno ha predisposto un apposito modello di opzione (allegato), che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica all'indirizzo elettorale@comune.livorno.it o tramite PEC all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it , e potrà essere recapitata a mano presso l'Ufficio Elettorale, in orario di apertura al pubblico, anche da persona diversa dall’interessato e munito di delega. 

Si segnala infine che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

DISPONIBILITÀ  ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DI SEGGIO
In occasione dei Referendum dell'8 e 9 giugno 2025, gli elettori residenti in Livorno, anche non iscritti all'albo dei Presidenti di seggio, in possesso di adeguati requisiti di studio o professionali e disponibili a svolgere le funzioni di Presidente di seggio, da lunedì 7 aprile a venerdì 6 giugno, possono chiedere di essere inseriti in un elenco aggiuntivo, dando così la propria disponibilità a subentrare nell'esercizio delle funzioni di Presidente di seggio presso gli uffici elettorali di sezione, nei casi di improvvisa vacanza dei Presidenti originariamente nominati dalla Corte di Appello.
Le informazioni relative alla modalità di invio della dichiarazione sono riportate nella pagina Presidente - Comunicazione di disponibilità come sostituto Presidente di Seggio 

NOMINA SCRUTATORI - PRESENTAZIONE DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA
In occasione dei Referendum dell’8 e 9 giugno 2025., come per le precedenti elezioni la Commissione Elettorale Comunale ha confermato i  criteri  per la nomina degli scrutatori di seggio.

Da lunedì 7 aprile a venerdì 9 maggio, tutti coloro che siano già iscritti nell’albo comunale degli scrutatori, possono segnalare la propria disponibilità all’esercizio della funzione di scrutatore di seggio.
Le informazioni relative alla modalità di invio della dichiarazione sono riportate nella pagina Scrutatore – Comunicazione della disponibilità alla designazione
L’iscrizione all’albo degli scrutatori è comunque condizione essenziale per la nomina e può essere verificata collegandosi alla pagina Presenza in Albi e Autocertificazione
Per la nomina a scrutatore sono previsti i seguenti criteri di priorità: 

  1. condizione di disoccupazione, risultante dall’iscrizione al centro per l’impiego;
  2. studenti;
  3. tutti gli altri.

Coloro che dichiarano le priorità 1) o 2), dovranno fornire rispettivamente anche le indicazioni relative allo stato di disoccupazione risultante dall’iscrizione al centro per l’impiego o al corso di studi frequentato, al fine di consentire i controlli da parte dell’Ente sulle dichiarazioni presentate.

I criteri di assegnazione ai seggi saranno i seguenti:

  • ad ogni sezione elettorale vengono assegnati gli scrutatori, a partire dalla priorità 1 e proseguendo fino alla 3, se possibile in base alla sezione elettorale di appartenenza oppure allo stesso plesso ove è ubicata la stessa sezione; 
  • nel caso in cui le disponibilità presentate siano inferiori al numero degli scrutatori occorrenti, i restanti nominativi verranno estratti a sorte dall’albo;
  • nel caso in cui le disponibilità siano superiori al numero degli scrutatori necessari ai posti da ricoprire, fermo restando l’applicazione delle priorità soprindicate, tutti coloro che abbiano dato la disponibilità saranno sorteggiati e assegnati a ricoprire i posti degli scrutatori effettivi. Gli eccedenti, sempre secondo sorteggio, saranno assegnati ai primi posti della graduatoria dei supplenti. 

Tutti coloro che sono nominati (a seguito di disponibilità o sorteggio) riceveranno al proprio domicilio la lettera di nomina da parte della polizia municipale. Qualora risultino assenti sarà lasciata una cartolina avviso per il ritiro della nomina presso l'ufficio Elettorale. Il mancato ritiro entro i termini specificati nella cartolina, viene considerato come rinuncia all'incarico per cui l'Ufficio procederà alla sostituzione del nominato attingendo dalla lista dei supplenti come previsto dalla normativa vigente.

SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI SEZIONI ELETTORALI
A causa importanti lavori di ristrutturazione dell'immobile che ospita la scuola primaria "Micheli" di piazza XI maggio, le sezioni elettorali presenti saranno provvisoriamente spostate nel complesso scolastico delle scuole Fermi-Campana di via Stenone, specificamente: 

  • le sezioni elettorali nn. 73,74,75 e 76, presso la scuola secondaria di primo grado "Enrico Fermi" in via Stenone n. 12 (piano primo);
  • le sezioni elettorali nn. 24,25,26,27,28,29,30,31 e 32 presso scuola primaria “Campana” in via Stenone n. 18 (piano terra e primo piano).

RICHIESTA DI VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI CHE NON POSSONO ALLONTANARSI DALL'ABITAZIONE A CAUSA DI GRAVI INFERMITÀ
Da martedì 29 aprile a lunedì 19 maggio può essere presentata  al Comune di Livorno la domanda per l'esercizio del voto domiciliare in occasione dei Referendum popolari dell'8 e 9 giugno 2025.
Si tratta di un servizio rivolto agli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione». 

A tal fine, l'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025.
(art. 1 del d-l 3 gennaio 2006, n. 1. convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 , come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 – Circolare Prefettura 3295/2025).
Come si presenta la richiesta
Nella domanda di ammissione al voto domiciliare l’elettore deve dichiarare di voler esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, indicando il proprio indirizzo e possibilmente un recapito telefonico e deve essere corredata dall'idonea certificazione rilasciata dalla USL.

Alla domanda devono essere allegate:

  • una fotocopia della tessera elettorale;
  • idonea certificazione sanitaria rilasciata dall’Asl di Livorno. Per non indurre incertezze, il certificato medico dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto – legge n. 1/2006 . Per il rilascio della certificazione medica ci si può rivolgere all’Unità Medicina Legale della USL , tel. 0586 223938, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00, oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica  medicinalegale.livorno@uslnordovest.toscana.it  

La domanda può essere presentata all’Ufficio Elettorale del Comune di Livorno, in Piazza del Municipio n. 50 (Palazzo Anagrafe, primo piano), direttamente allo sportello anche da familiari dell'elettore oppure scrivendo alla e-mail istituzionale elettorale@comune.livorno.it o alla pec comune.livorno@postacert.toscana.it 

Per informazioni ci si può rivolgere all'U. Elettorale, all'indirizzo mail elettorale@comune.livorno.it o ai recapiti telefonici 0586/820449 - 820531 – 820749.

PRESENTAZIONE DOMANDE PER AFFISSIONE DI STAMPATI, MANIFESTI, ECC. DA PARTE DI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO O DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM
L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di stabilità 
2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti 
quelli per le affissioni di propaganda diretta.

I partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori di ciascun referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda per i referendum in oggetto devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 5 maggio 2025.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale. 
Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere  sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi. 
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli  anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega. 
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe. 
Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il  suddetto termine di lunedì 5 maggio mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata.

La Giunta comunale, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956, deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum che ne abbiano fatto richiesta, tra il 33° e 
il 30° giorno precedente quello della votazione, ossia  tra martedì 6 e venerdì 9 maggio 2025.  (Circolare DAIT 33/2025)

 

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Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025, 11:51

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