Ingresso lavoratori extra UE: nuove regole per i flussi 2025

Nuove norme previste dal Decreto Legge n. 145 del 2024

Data :

16 settembre 2024

Municipium

Descrizione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 145 del 2024, il nuovo decreto flussi entra immediatamente in vigore: il nuovo provvedimento rivede il meccanismo del click day e mira alla semplificazione delle procedure e al rafforzamento dei controlli. Prevista una quota specifica di ingresso per badanti e l’obbligo di precompilare le domande di nulla osta.

Precompilazione domande di nulla osta

La precompilazione dovrà essere svolta dal 1° novembre al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all’accesso alla precompilazione. Dal 1° dicembre 2024 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l’AGEA, eseguirà le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate.

Quote extra per i badanti

Inoltre, per l’anno 2025 saranno rilasciati, al di fuori delle quote, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane.

La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dovrà essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite di:

- agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico

- associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia.

Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2025, 12:04

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