Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti i cittadini maggiorenni.
Descrizione
Chiunque sotto la propria responsabilità può segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo familiare ovvero segnalare la variazione anagrafica di una o più persone appartenenti ad un diverso nucleo.
In caso di dichiarazione mendace, sarà punibile ai sensi del codice penale, secondo quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Come fare
La documentazione può essere presentata:
- a sportello presso l'Ufficio Anagrafe, Piazza del Municipio 50, previo appuntamento concordato inviando una mail all'indirizzo infoanagrafe@comune.livorno.it ;
- tramite: e-mail all'indirizzo cambiresidenza@comune.livorno.it ;
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it ;
- tramite fax al numero 0586 518056;
- per raccomandata inviata all'indirizzo Comune di Livorno – U. Anagrafe, Piazza del Municipio 50, 57123 Livorno.
Cosa serve
L'interessato deve presentare il modulo compilato con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Modulistica
Cosa si ottiene
L'atto finale è espresso con determina di cancellazione a firma del dirigente del Settore Anagrafe e demografico.
La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente comporta l'applicazione di sanzioni anagrafiche come di seguito specificato.
TERMINI E SANZIONI PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
Si informa che le dichiarazioni anagrafiche previste all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989 (tra le quali il trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero o il trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia/convivenza o mutamenti nella composizione del nucleo familiare o della convivenza; cambiamenti di abitazione) devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
In proposito, si avverte che a seguito di Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023 art. 1 commi 242 e 243), a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero, con riduzione della sanzione in caso di comunicazioni tardive rese dall'interessato entro 90 giorni dal termine prescritto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Tali previsioni - circa il profilo sanzionatorio amministrativo nel caso in cui si sia contravvenuti agli obblighi previsti dalla L. n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) e D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) nonché dalla L. n. 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e suo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323/1989 - valgono salvo che il fatto costituisca reato.
Per inadempimento di obblighi anagrafici: sanzione amministrativa somma compresa tra 100 e 500 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).
Per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero: sanzione amministrativa somma compresa tra 200 e 1000 euro (con riduzione di 1/10 del minimo nel caso sopra indicato).
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude entro il termine di 18 mesi e comunque dopo ripetuti e continuati accertamenti tale da constatare l'effettiva assenza del soggetto.
Il soggetto una volta cancellato diviene irreperibile perdendo tutti i benefici collegati alla residenza.
Costi
Il servizio è gratuito.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento
- Legge 24/12/1954 n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2025, 09:57